Torino, 11 marzo 2024
È costituita l’Associazione culturale ricreativa senza fini di lucro denominata “WORLDWIDE PHONECARDS COLLECTORS CLUB” che sorge per volontà dei soggetti indicati come costituenti fondatori, che, insieme, promuovono attività culturali e ricreative, così come specificato nell’art. 3 del presente atto costitutivo.
L’Associazione ha sede in Torino (TO), Piazza Basilicata n. 2 scala A.
La variazione della sede non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione si impegna nella finalità di valorizzazione e promozione del collezionismo di schede telefoniche, organizzazione di manifestazioni e fiere collezionistiche, promuovere attività di scambi nazionali ed internazionali di materiale e di conoscenza del collezionismo, promuovere una collaborazione costruttiva ed attiva con altri club ed associazioni di settore presenti in tutto il mondo.
Le attività potranno essere:
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi e avendo compiuto i 18 anni di età, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale se prevista.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione. Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni associato ha un voto. Sono ammesse deleghe nella misura di cinque ad un medesimo socio.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili. Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di Socio si perde per:
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea. Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite. Il Consiglio direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell’associazione.
I Soci hanno diritto:
I Soci hanno il dovere:
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.
Sono organi dell’Associazione:
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite. Si stabiliscono i seguenti principi:
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. La convocazione è effettuata con comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria delibera:
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti).
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi titolo, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti su:
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali dell’Assemblea dei soci.
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, eletti a tali cariche dall’Assemblea.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di dieci mandati. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
La carica di Amministratore è gratuita. Se nel corso dell’anno vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla sostituzione con i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci e nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo. Può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un massimo di dieci mandati.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell’esercizio, nonché i lasciti e le donazioni.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione di accompagnamento al bilancio e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio e i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.
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