Statuto
Art. 1. Denominazione
È costituita l’Associazione culturale ricreativa senza fini di lucro denominata “WORLDWIDE PHONECARDS COLLECTORS CLUB” che sorge per volontà dei soggetti indicati come costituenti fondatori, che, insieme, promuovono attività culturali e ricreative, così come specificato nell’art. 3 del presente atto costitutivo.
Art. 2. Sede
L’Associazione ha sede in Torino (TO), piazza Basilicata n. 2 scala A.
La variazione della sede non comporta modifica statutaria ma solo l’obbligo di comunicazione alle autorità competenti.
Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.
L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
L’associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
L’Associazione si impegna nella finalità di valorizzazione e promozione del collezionismo di schede telefoniche, organizzazione di manifestazioni e fiere collezionistiche, promuovere attività di scambi nazionali ed internazionali di materiale e di conoscenza del collezionismo, promuovere una collaborazione costruttiva ed attiva con altri club ed associazioni di settore presenti in tutto il mondo.
Le attività potranno essere:
– attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, incontri, eventi
– attività di formazione: corsi di formazione e di aggiornamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca,
– attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute,
– realizzazione di un sito dedicato atto a favorire il rapporto tra i Soci e gli appassionati del settore,
– attivazione di specifici servizi associativi.
Art. 4. Soci
L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi e avendo compiuto i 18 anni di età, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:
– di voler partecipare alla vita associativa;
– di condividere gli scopi istituzionali;
– di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione;
– di rispettare gli eventuali regolamenti interni.
All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale se prevista.
Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.
Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Ogni associato ha un voto. Sono ammesse deleghe nella misura di cinque ad un medesimo socio.
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.
La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.
Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.
Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.
La qualifica di Socio si perde per:
– dimissioni;
– esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il Socio che abbia compiuto azioni contrari allo spirito dell’associazione o altri gravi motivi;
– morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all’Assemblea.
Le prestazioni dei soci a favore dell’Associazione e le cariche sono sempre gratuite. Il Consiglio direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell’associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte o per cui svolge attività di volontariato.
Art. 5 – Diritti e doveri degli associati
I Soci hanno diritto:
– di frequentare i locali dell’Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell’apposito Regolamento;
– di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione (Presidente, membri del Consiglio direttivo);
– di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.
I Soci hanno il dovere:
– di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;
– di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
– di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
– di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo;
– di essere presenti alle riunioni, di rispettare gli orari e, se responsabili di un settore, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.
Art. 6. Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei soci;
– il Presidente;
– il Consiglio direttivo.
A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.
Si stabiliscono i seguenti principi:
a) eleggibilità libera degli Organi Amministrativi;
b) principio del voto singolo;
c) sovranità dell’assemblea dei soci;
d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.
Art. 7. L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.
La convocazione dell’Assemblea è effettuata con comunicazione scritta almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria delibera:
– l’elezione del Consiglio direttivo e del Presidente;
– l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario,
– sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.
In prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L’Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi titolo a parteciparvi; e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera:
– sulle richieste di modifica dello Statuto;
– sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali dell’Assemblea dei soci.
Art. 8. Consiglio direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, specificatamente eletti a tali cariche dall’Assemblea, in aggiunta ai componenti di cui sopra.
Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti per un massimo di dieci mandati.
Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Sono compiti del Consiglio direttivo:
– accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
– adottare provvedimenti disciplinari;
– compilare il rendiconto contabile annuale;
– redigere la eventuale relazione annuale al rendiconto contabile;
– eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
– curare gli affari di ordine amministrativo;
– assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
– redigere il programma delle attività dell’associazione;
– nominare i responsabili per i vari settori dell’associazione;
– curare il corretto svolgimento delle varie attività;
– intrattenere i rapporti con i terzi;
– redigere la prima nota e curare gli affari di ordine tributario e legale;
– fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
– aprire rapporti con gli Istituti di credito;
– curare la parte finanziaria e tutto ciò che è necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.
La carica di Amministratore è gratuita.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.
Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio direttivo.
Art. 9. Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci.
Il Presidente nomina il Vicepresidente all’interno del Consiglio direttivo.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo.
Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.
Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per un massimo di dieci mandati.
Art. 10. Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali annuali dei Soci;
b) eventuali quote supplementari dei Soci;
c) contributi volontari dei Soci;
d) contributi volontari dei terzi;
e) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
g) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
h) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
Art. 11. Raccolta pubblica di fondi
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.
Art. 12. Rendiconto economico-finanziario
L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell’esercizio.
Dal rendiconto devono, inoltre risultare i lasciti e le donazioni.
Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione di accompagnamento al bilancio.
Il rendiconto e la relazione devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.
La convocazione dell’assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.
Art. 13. Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio e i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art.14. Completezza dello Statuto
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.